Istituto d’Istruzione Superiore “E. Majorana - A. Cascino” |
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Piazza Sen. Marescalchi, n. 2 – 94015 Piazza Armerina
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Piazza Armerina, 20 aprile 2020
Oggetto:
- integrazione punto all’o.d.g. quinte classi designazione commissari interni ESAMI DI STATO 2020
- Per tutte le classi: Materiali per tutti i consigli di classe – Scheda di Rilevazione DAD ( allegata)
- Per le classi V – Modello aggiornato del documento del 15 maggio Licei-ITI-ITE ( allegato)
I Consigli delle quinte classi , già convocati in modalità on line, designeranno i commissari interni per gli Esami di Stato 2019-2020 secondo i criteri seguenti:
( Ordinanza Esami di Stato del 17 aprile 2020 allegata)
– i commissari sono designati tra i docenti appartenenti al consiglio di classe, titolari dell’insegnamento, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Può essere designato come commissario un docente la cui classe di concorso sia diversa da quella prevista dal quadro orario ordinamentale per la disciplina selezionata, purché insegni la disciplina stessa nella classe terminale di riferimento. Le scuole, in considerazione del carattere nazionale dell’esame di Stato, “non possono designare
commissari con riferimento agli insegnamenti facoltativi dei licei di cui all’art. 10, co. 1, lettera c), del d.P.R. n. 89 del 2010, relativamente agli ulteriori insegnamenti degli istituti professionali finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’ offerta formativa di cui all’ art. 5, co. 3, lettera a), del d.P.R. n. 87 del 2010, e con riferimento agli ulteriori insegnamenti degli istituti tecnici finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa di cui all’art. 5, co. 3, lettera a), del d.P.R. n. 88 del 2010”;
– i commissari sono individuati nel rispetto dell’equilibrio tra le discipline. In ogni caso, è assicurata la presenza del commissario di italiano nonché del/dei commissario/i della seconda prova scritta, già individuata per ciascun indirizzo di studio dal d.m. n. 28 del 2020. I commissari possono condurre l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente (abilitazione o, in mancanza, laurea);
– il docente che insegna in più classi terminali può essere designato per un numero di classi/commissioni non superiore a due, appartenenti alla stessa commissione, salvo casi eccezionali e debitamente motivati, al fine di consentire l’ordinato svolgimento di tutte le operazioni collegate all’esame di Stato;
– per i candidati ammessi all’abbreviazione per merito, i commissari sono quelli della classe terminale alla quale i candidati stessi sono stati assegnati;
– i docenti designati come commissari, che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’articolo 33 della l. n. 104 del 1992, hanno facoltà di non accettare la designazione;
– è evitata, salvo nei casi debitamente motivati da ineludibile necessità, la nomina dei commissari in situazioni di incompatibilità dovuta a rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado ovvero a rapporto di coniugio o convivenza con i candidati che essi esamineranno.
Prof.ssa Lidia Di Gangi