Data inserimento in archivio: 13/09/2021

Rinuncia a spezzoni orari per personale docente destinatario di incarico di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche
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Circolare n. 9 - a.s. 2021/2022

 

Piazza Armerina, 13/09/2021

 

Ai docenti
 Al sito WEB

                                                                                      

 Oggetto: Rinuncia a spezzoni orari per personale docente destinatario di incarico di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche.

Con riferimento alla nota prot. n. 16662 del 10 - 09 - 2021 pubblicata dall’USP di Caltanissetta – Enna, i docenti destinatari di un incarico di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche su posto intero, su cattedra orario esterna o su più spezzoni orario abbinati ai fini del completamento dell’orario di lavoro che intendano rinunciare ad una parte delle ore assegnate dovranno presentare, presso l’istituzione scolastica assegnata, apposita di richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ai sensi dell’art. 39 del CCNL comparto scuola, entro e non oltre Venerdì 17 Settembre alle ore 13.00

Il Dirigente Scolastico, ricevuta la richiesta, valuterà la possibilità di accoglierla, avendo riguardo alla necessità di garantire la tutela dell’unicità dell’insegnamento nella singola classe, e in caso di esito positivo della valutazione, provvederà a trasmettere l’istanza all’USP territoriale, che valuterà la concessione del necessario nulla osta previa verifica del rispetto del contingente fissato al 25% della dotazione organica provinciale relativa a ciascuna classe di concorso.

Si precisa che il docente che, mediante richiesta di part-time, rinunci ad una parte delle ore di supplenza attribuitegli, non potrà essere destinatario di ulteriori incarichi di supplenza per l’a.s. 2021/22, in applicazione del disposto di cui all’art. 12, comma 10 dell’O.M. n. 60/2020, ai sensi del quale “l’aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero in caso di assenza di posti interi, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito della provincia di inserimento, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, tramite altre supplenze correlate ai posti di cui all’articolo 2 a orario non intero”.

Pertanto, si ricorda che solo il docente a cui sia stata conferita una supplenza a orario non intero per mancanza di disponibilità di posti interi ha diritto al completamento orario; nel caso in cui, invece, il docente sia stato destinatario di un incarico di supplenza ad orario intero e intenda rinunciarne una porzione, non avrà più diritto ad un ulteriore completamento.

 Quanto sopra trova altresì applicazione qualora la cattedra, interna o esterna, assegnata al supplente sia costituita in organico con orario inferiore alle 18 ore: anche in tal caso il docente ivi assegnato non potrà essere destinatario di ulteriori incarichi di supplenza.

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lidia Di Gangi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D. Lgs n. 39/93)

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