Data inserimento in archivio: 16/09/2021

Informativa al personale scolastico relativa alle misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche
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Istituto d’Istruzione Superiore “E. Majorana - A. Cascino”

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Circolare n. 10 - a.s. 2021/2022

 

Piazza Armerina, 16/09/2021

 

Al personale Ata
 Al personale docente
Alla DSGA
Al sito web della Scuola

 

Oggetto: Informativa al personale scolastico relativa alle misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche

 Si ribadisce che, in base alla normativa attualmente in vigore (fatte salve possibili integrazioni e/o modifiche), a far data dal 1 settembre 2021. e fino al 31.12.2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), tutto il personale scolastico deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione GREEN PASS.

La norma a tale riguardo definisce al contempo un obbligo di “possesso” e un dovere di “esibizione” della certificazione verde COVID-19, a meno di motivi medici che consentono l’esenzione.

Esenzione certificazione verde

Il Ministero della Salute  con  circolare n. 35309 del 4 agosto 2021   ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 viene omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche. La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e ha validità massima fino al 30 settembre 2021.

I soggetti esentati non dovranno mostrare la certificazione al personale delegato al controllo ma saranno invitati ad esibire la stessa al dirigente scolastico.

 Controllo certificazione verde e certificati di esenzione.

Fino ad attivazione di apposita piattaforma ministeriale, il dirigente scolastico ed il personale dallo stesso incaricato hanno il potere-dovere di effettuare il controllo della certificazione verde COVID-19 mediante l’AppVerificaC19  e, ove necessario, richiedere l’esibizione del documento di identità.

La verifica delle certificazioni è effettuata mediante la lettura del QR code e consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione. In questa attività dunque non sono trattati dati rilevanti ai fini della tutela della riservatezza dei dati personali.

Mancato possesso o esibizione della certificazione verde COVID-19

Il mancato possesso della certificazione verde COVID-19 non consente l’ammissione al servizio ed è considerato “assenza ingiustificata”.

Per effetto di tali disposizioni normative il personale scolastico sprovvisto della certificazione verde COVID-19 o certificato di esenzione non può accedere presso l’istituzione scolastica e non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale di appartenenza, con conseguente interruzione della retribuzione.

Allo stato attuale, chi viola l’obbligo di possesso/esibizione della certificazione verde COVID-19, è soggetto alle seguenti conseguenze:

  • Applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400 ad € 1.000;
  • L’assenza conseguente alla non ammissione in servizio è considerata ingiustificata per i primi quattro giorni;

Dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lidia Di Gangi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D. Lgs n. 39/93)

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