Data inserimento in archivio: 07/12/2021

DECRETO LEGGE 26 novembre 2021, n. 172 – OBBLIGO VACCINALE
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Istituto d’Istruzione Superiore “E. Majorana - A. Cascino”

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Circolare n. 92 - a.s. 2021/2022

 

Piazza Armerina, 07/12/2021

 

A tutto il personale docente e ATA
Agli Atti – Sito Web

 

Oggetto: DECRETO LEGGE 26 novembre 2021, n. 172 – OBBLIGO VACCINALE
(cosiddetto “green pass rinforzato”)
 

Con la presente si notifica a tutti i destinatari in epigrafe che, con decreto legge approvato il 26 novembre 2021 recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”, è stato esteso, a far data dal 15 dicembre 2021, l’obbligo di vaccino anti Covid-19 a tutto il personale scolastico. Da tale data, dunque, non sarà più possibile entrare in servizio con il Green Pass da test antigenico rapido o molecolare, ma solo ed esclusivamente mediante certificazione verde attestante l’avvenuta vaccinazione.
La sottoscritta, in qualità di Dirigente scolastico, o suo delegato, sarà responsabile della verifica 
dell’adempimento.

In particolare, per quanto ci interessa, l’obbligo è esteso:

  • al personale scolastico del sistema nazionale di istruzione (scuole statali e paritarie);
  • al personale delle scuole non paritarie;
  • al personale dei servizi educativi per l'infanzia (nidi, micronidi, sezione primavera) di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, 65;
  • al personale dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti CPIA;
  • al personale dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP);
  • al personale dei sistemi regionali che realizzano i percorsi IFTS.

L’obbligo riguarda anche la somministrazione della dose di richiamo (terza dose) che va fatta entro i termini di validità della certificazione verde rilasciata dopo la seconda dose.

 

OMISSIONE OBBLIGO VACCINALE

La vaccinazione può essere omessa o differita solo in caso di accertato pericolo per la salute del lavoratore, conseguente a specifiche condizioni cliniche documentate e attestate dal medico di medicina generale nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti-Covid-19.

Le persone che ottengono una esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 devono essere adeguatamente informate sulla necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione come: usare le mascherine, distanziarsi dalle persone non conviventi, lavare le mani, evitare assembramenti in particolare in locali chiusi, rispettare le condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.

 

Modalità di rilascio e soggetti autorizzati 

Fino al 31 dicembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione antiSARS-CoV-2 nazionale. La certificazione deve essere rilasciata a titolo gratuito, avendo cura di archiviare la documentazione clinica relativa, anche digitalmente, attraverso i servizi informativi vaccinali regionali con modalità definite dalle singole Regioni/PA, anche per il monitoraggio delle stesse. Le certificazioni dovranno contenere:

  • i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
  • la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105;
  • la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al ” (se indicato fino al 30 settembre 2021 si intende automaticamente prorogata al 30 novembre);
  • Dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
  • Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
  • Numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.

 

I certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione clinica della esenzione).

 

VERIFICA DELL’OBBLIGO VACCINALE

Il rispetto dell’obbligo vaccinale è demandato al Dirigente scolastico o a un suo delegato. Nel caso in cui dalla documentazione non risulti l’effettuazione della vaccinazione oppure la presentazione della richiesta di vaccinazione, il Dirigente scolastico invita il lavoratore a presentare, entro 5 giorni dalla ricezione dell’invito:

  1. la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione ovvero
  2. la documentazione comprovante il differimento o l’esenzione dalla vaccinazione nei soli casi di accertato pericolo per la salute in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate ed attestate dal medico di medicina generale ovvero
  3. la prenotazione della richiesta di avvio della vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dall’invito ovvero
  4. l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.

Nel caso in cui il lavoratore abbia già provveduto ad inoltrare la richiesta di vaccinazione il Dirigente scolastico invita l’interessato a presentare, non oltre 3 giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale.

 

EFFETTI DELLA VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO VACCINALE

Nel caso di mancata presentazione della documentazione relativa alla effettuazione/richiesta di vaccinazione ovvero di esenzione/differimento dalla stessa o di insussistenza dei presupposti il Dirigente scolastico accerta l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne dà immediata comunicazione scritta al lavoratore.

L’atto di accertamento determina, in capo al lavoratore:

  • l’immediata sospensione dal lavoro;
  • il diritto alla conservazione del posto di lavoro;
  • nessuna conseguenza disciplinare;
  • la mancata corresponsione della retribuzione e di altri compensi o emolumenti comunque denominati;

La sospensione dal servizio è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di lavoro dell’avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo nei termini previsti e, comunque, non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

 

SANZIONI

Il Decreto all’art. 2 comma 4 conferma la sanzione amministrativa pecuniaria a carico del Dirigente Scolastico per omesso controllo. L’Ufficio competente all’accertamento della violazione è l’Ufficio Scolastico Regionale e l’importo della sanzione oscilla dai 400 a 1000 euro ed è irrogata dal Prefetto.

 

Durata delle certificazioni verdi COVID-19

Il decreto-legge interviene anche sulla durata del cosiddetto green pass, modificando i termini relativi alla sua validità a suo tempo fissati dal D.L.52/2001. Ricordiamo, innanzitutto, che la certificazione verde Covid -19 attesta una delle seguenti condizioni:

  • l’avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo
  • l’avvenuta guarigione da COVID-19 con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2
  • effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2;
  • l’avvenuta guarigione da Covid-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto

 

DURATA DELLE CERTIFICAZIONI

Come detto, il decreto-legge modifica la durata delle varie certificazioni verdi. In particolare:

  • la certificazione rilasciata a seguito dell’avvenuta vaccinazione ha una validità di 9 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario;
  • la certificazione verde COVID-19 ha una validità di 9 mesi a far data dalla medesima somministrazione, in caso di somministrazione della dose di richiamo (booster) successivo al ciclo vaccinale primario;
  • la certificazione verde rilasciata a seguito dell’avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute ha una validità di 6 mesi dall’avvenuta guarigione;
  • la certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base dell'esecuzione del test antigenico rapido ha una validità di quarantotto ore e di settantadue ore dall'esecuzione del test molecolare;
  • La certificazione verde di coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS- CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del prescritto ciclo, ha validità di 9 mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione.

 

Proroga del certificato di esenzione 

Si fa anche presente che, con circolare n. 53922 del 25/11/2021, il Ministero della Salute ha disposto la proroga della validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19. La validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS- CoV2/COVID-19, per gli usi previsti dalla normativa vigente, è prorogata sino al 31 dicembre 2021. Non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse.

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lidia Di Gangi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D. Lgs n. 39/93)

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