Istituto d’Istruzione Superiore “E. Majorana - A. Cascino” |
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Circolare n. 92 - a.s. 2021/2022
Piazza Armerina, 07/12/2021
(cosiddetto “green pass rinforzato”)
Con la presente si notifica a tutti i destinatari in epigrafe che, con decreto legge approvato il 26 novembre 2021 recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”, è stato esteso, a far data dal 15 dicembre 2021, l’obbligo di vaccino anti Covid-19 a tutto il personale scolastico. Da tale data, dunque, non sarà più possibile entrare in servizio con il Green Pass da test antigenico rapido o molecolare, ma solo ed esclusivamente mediante certificazione verde attestante l’avvenuta vaccinazione.
La sottoscritta, in qualità di Dirigente scolastico, o suo delegato, sarà responsabile della verifica dell’adempimento.
In particolare, per quanto ci interessa, l’obbligo è esteso:
- al personale scolastico del sistema nazionale di istruzione (scuole statali e paritarie);
- al personale delle scuole non paritarie;
- al personale dei servizi educativi per l'infanzia (nidi, micronidi, sezione primavera) di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, 65;
- al personale dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti CPIA;
- al personale dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP);
- al personale dei sistemi regionali che realizzano i percorsi IFTS.
L’obbligo riguarda anche la somministrazione della dose di richiamo (terza dose) che va fatta entro i termini di validità della certificazione verde rilasciata dopo la seconda dose.
OMISSIONE OBBLIGO VACCINALE
La vaccinazione può essere omessa o differita solo in caso di accertato pericolo per la salute del lavoratore, conseguente a specifiche condizioni cliniche documentate e attestate dal medico di medicina generale nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti-Covid-19.
Le persone che ottengono una esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 devono essere adeguatamente informate sulla necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione come: usare le mascherine, distanziarsi dalle persone non conviventi, lavare le mani, evitare assembramenti in particolare in locali chiusi, rispettare le condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.
Modalità di rilascio e soggetti autorizzati
Fino al 31 dicembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione antiSARS-CoV-2 nazionale. La certificazione deve essere rilasciata a titolo gratuito, avendo cura di archiviare la documentazione clinica relativa, anche digitalmente, attraverso i servizi informativi vaccinali regionali con modalità definite dalle singole Regioni/PA, anche per il monitoraggio delle stesse. Le certificazioni dovranno contenere:
- i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
- la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105;
- la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al ” (se indicato fino al 30 settembre 2021 si intende automaticamente prorogata al 30 novembre);
- Dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
- Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
- Numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.
I certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione clinica della esenzione).
VERIFICA DELL’OBBLIGO VACCINALE
Il rispetto dell’obbligo vaccinale è demandato al Dirigente scolastico o a un suo delegato. Nel caso in cui dalla documentazione non risulti l’effettuazione della vaccinazione oppure la presentazione della richiesta di vaccinazione, il Dirigente scolastico invita il lavoratore a presentare, entro 5 giorni dalla ricezione dell’invito:
- la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione ovvero
- la documentazione comprovante il differimento o l’esenzione dalla vaccinazione nei soli casi di accertato pericolo per la salute in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate ed attestate dal medico di medicina generale ovvero
- la prenotazione della richiesta di avvio della vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dall’invito ovvero
- l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.
Nel caso in cui il lavoratore abbia già provveduto ad inoltrare la richiesta di vaccinazione il Dirigente scolastico invita l’interessato a presentare, non oltre 3 giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale.
EFFETTI DELLA VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO VACCINALE
Nel caso di mancata presentazione della documentazione relativa alla effettuazione/richiesta di vaccinazione ovvero di esenzione/differimento dalla stessa o di insussistenza dei presupposti il Dirigente scolastico accerta l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne dà immediata comunicazione scritta al lavoratore.
L’atto di accertamento determina, in capo al lavoratore:
- l’immediata sospensione dal lavoro;
- il diritto alla conservazione del posto di lavoro;
- nessuna conseguenza disciplinare;
- la mancata corresponsione della retribuzione e di altri compensi o emolumenti comunque denominati;
La sospensione dal servizio è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di lavoro dell’avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo nei termini previsti e, comunque, non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.
SANZIONI
Il Decreto all’art. 2 comma 4 conferma la sanzione amministrativa pecuniaria a carico del Dirigente Scolastico per omesso controllo. L’Ufficio competente all’accertamento della violazione è l’Ufficio Scolastico Regionale e l’importo della sanzione oscilla dai 400 a 1000 euro ed è irrogata dal Prefetto.
Durata delle certificazioni verdi COVID-19
Il decreto-legge interviene anche sulla durata del cosiddetto green pass, modificando i termini relativi alla sua validità a suo tempo fissati dal D.L.52/2001. Ricordiamo, innanzitutto, che la certificazione verde Covid -19 attesta una delle seguenti condizioni:
- l’avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo
- l’avvenuta guarigione da COVID-19 con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2
- effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2;
- l’avvenuta guarigione da Covid-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto
DURATA DELLE CERTIFICAZIONI
Come detto, il decreto-legge modifica la durata delle varie certificazioni verdi. In particolare:
- la certificazione rilasciata a seguito dell’avvenuta vaccinazione ha una validità di 9 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario;
- la certificazione verde COVID-19 ha una validità di 9 mesi a far data dalla medesima somministrazione, in caso di somministrazione della dose di richiamo (booster) successivo al ciclo vaccinale primario;
- la certificazione verde rilasciata a seguito dell’avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute ha una validità di 6 mesi dall’avvenuta guarigione;
- la certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base dell'esecuzione del test antigenico rapido ha una validità di quarantotto ore e di settantadue ore dall'esecuzione del test molecolare;
- La certificazione verde di coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS- CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del prescritto ciclo, ha validità di 9 mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione.
Proroga del certificato di esenzione
Si fa anche presente che, con circolare n. 53922 del 25/11/2021, il Ministero della Salute ha disposto la proroga della validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19. La validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS- CoV2/COVID-19, per gli usi previsti dalla normativa vigente, è prorogata sino al 31 dicembre 2021. Non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse.
Prof.ssa Lidia Di Gangi