Piazza Armerina, 10/09/2024

 

Agli Studenti
Alle Famiglie degli Studenti
Alla D.Sga
A tutti i Collaboratori Scolastici
Ai Docenti Collaboratori della Dirigente
A tutti i Docenti
Al sito WEB

 

Oggetto: Comunicazione avvio attività didattiche – Anno Scolastico 2024/25

Nell’augurare a tutto il personale del nostro Istituto un sereno e proficuo inizio di anno scolastico, comunico alcune informazioni indispensabili per l’ordinato avvio delle attività didattiche.

 Sorveglianza dei plessi scolastici

Si invitano le SS.LL. in indirizzo a voler sorvegliare con la massima cura gli ingressi dei plessi scolastici; ciò al fine prevenire l’accesso indesiderato di estranei e di evitare spiacevoli inconvenienti che potrebbero turbare il sereno procedere delle attività.

Si raccomanda altresì ai Collaboratori Scolastici di essere sempre presenti e rintracciabili ai piani secondo le puntuali indicazioni degli ordini di servizio.

Si dispone altresì di

NON LASCIARE MAI INCUSTODITI GLI INGRESSI SCOLASTICI

CHIUDERE SEMPRE I CANCELLI AUTOMATICI DEI DUE PLESSI

FERMARE SEMPRE CHI ENTRA A SCUOLA E ANNUNCIARE LA VISITA TRAMITE CITOFONO INTERNO.

ACCOGLIERE E FAR ATTENDERE ALL’INGRESSO I GENITORI CHE DESIDERANO PRELEVARE I FIGLI O COMUNICARE CON I DOCENTI

 

Informativa sulla vigilanza degli alunni

Premesso che:

  1. La scuola ha l’obbligo della sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui gli stessi sono ad essa affidati;
  2. L’attività di vigilanza viene svolta nell’interesse degli studenti per assicurare agli stessi l’ambiente più idoneo allo svolgimento dell’attività didattica;
  3. La vigilanza coinvolge a diverso titolo il Dirigente Scolastico, i docenti, il personale non docente e gli studenti in relazione al loro diverso grado di età e di maturità;

si forniscono le misure organizzative relative alla vigilanza sugli alunni, tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi, tenendo conto delle fonti normative, contrattuali e regolamentari.

Le misure organizzative di seguito riportate riguardano la vigilanza in differenti situazioni.

 

Vigilanza durante lo svolgimento dell’attività didattica

Rientra negli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, il CCNL 2016/18 ricorda che, “per assicurare l’accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi”. La responsabilità per l’inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile.

Ai sensi dell’art. 2047, “in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”. Dispone l’art. 2048 che “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro sorveglianza. (…) Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”.

Durante l’esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale, il quale vigila e interviene tempestivamente ove siano messi in atto comportamenti non conformi alle finalità didattiche delle singole ore di lezione, ovvero sanzionabili ai sensi del vigente Regolamento di disciplina.

Il docente che, durante l’espletamento dell’attività didattica, debba (non per futili motivi) assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di farlo deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.

Il collaboratore non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2016/18).

Durante le lezioni non è consentito agli studenti allontanarsi dall’aula. Il docente può autorizzare l’uscita dall’aula di un solo studente per volta, per breve tempo (alcuni minuti). Qualora l’assenza si dovesse prolungare senza autorizzazione, il docente avviserà il collaboratore scolastico in servizio nella zona di competenza e/o la Presidenza, i quali provvederanno ad accertare la presenza dell’alunno/a e il suo rientro in aula.

Nel caso in cui la presenza di alcuni studenti fosse richiesta fuori dall’aula (per l’esercizio delle funzioni di rappresentanti, attività con un altro insegnante, ecc.) l’allontanamento degli stessi dall’aula deve essere annotato sul registro di classe.

 

Vigilanza dall’ingresso dell’edificio fino al raggiungimento dell’aula

Al fine di regolamentare l’ingresso degli alunni nell’edificio scolastico all’inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascun ingresso dell’edificio sia presente un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli alunni.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani o ambiti di servizio fino all’entrata degli stessi nelle proprie aule.

 

Vigilanza durante i cambi di turno tra i docenti

Durante il cambio dell’ora il docente deve attendere, nel limite del possibile e delle comuni norme di buon senso, il collega che lo sostituisce; in tale frangente è particolarmente rilevante la valutazione della maturità degli studenti, per cui i docenti delle classi quinte potranno “sbloccare” l’inizio dei cambi, mentre sarà data particolare attenzione agli studenti più giovani.

Per evidenti ragioni il cambio deve essere effettuato nel più breve tempo possibile.

Al fine di assicurare continuità nella vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono chiamati a collaborare, recandosi nei pressi delle aule interessate al cambio di turno e particolarmente bisognose di attenzione.

Per favorire il cambio di turno tra i docenti, i docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^ ora in poi o che hanno avuto un’ora “libera”, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all’aula interessata per consentire un rapido cambio.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all’ufficio di Presidenza o di vice Presidenza.

 

Vigilanza durante la pausa ricreativa

La responsabilità della sorveglianza è diffusa a tutti i docenti nell’ambito del proprio orario di servizio.

Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante la pausa di socializzazione, della durata di 20’ minuti tra la fine della 3^ ora e l’inizio della 4^ ora (10.30-10.50), la vigilanza interesserà i docenti della terza (ultimi 10’) e quarta ora (primi 10’) di lezione.

In particolare, i docenti in servizio la 3^ ora vigileranno, sino alle ore 10.40, la pausa di socializzazione degli allievi eventualmente rimasti in classe; i docenti in servizio la 4^ ora, invece, vigileranno, dalle ore 10.40, la pausa didattica degli alunni negli spazi individuati.

I collaboratori scolastici vigileranno nel corridoio del settore di competenza e nei bagni.

 

Vigilanza durante il tragitto aula-uscita dall’edificio al termine delle lezioni

Al fine di regolamentare l’uscita degli alunni dall’edificio al termine delle attività del mattino o del pomeriggio, si dispone che presso la porta di uscita dell’edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio.

Per assicurare la vigilanza i docenti dell’ultima ora vigilano sull’ordinata uscita degli alunni dall’aula: si ricorda che è vietato far uscire le classi dall’aula prima del termine delle lezioni (si configurerebbe la condotta, illecita, di interruzione di pubblico servizio)

 

Vigilanza durante il tragitto aula/palestra/laboratori

Al fine di regolamentare il tragitto dall’aula ai laboratori o alle palestre il docente accompagnerà gli studenti ed effettuerà la vigilanza perché il percorso sia ordinato, disciplinato e sicuro.

Nel caso di esercitazioni motorie all’aperto sarà cura degli insegnanti attuare quegli interventi che risultino idonei a moderare la naturale irruenza dei ragazzi nei giochi liberi o organizzati; nelle attività di palestra l’uso degli attrezzi deve essere proprio e sorvegliato dai docenti; comunque devono essere messe in atto tutte le misure che possono servire a tutelare l’incolumità e a prevenire gli infortuni.

Nei laboratori vigono le norme di comportamento previste dagli appositi regolamenti, che i docenti hanno cura di illustrare agli studenti.

 

Vigilanza durante lo svolgimento di assemblee di classe/di istituto regolarmente autorizzate

La classe rimane sotto la vigilanza del docente delle corrispondenti ore di lezione nei locali ove si svolge l’assemblea.

 

Vigilanza durante lo sciopero del personale

In caso di sciopero del personale della scuola, che non assicuri il regolare svolgimento delle lezioni, le famiglie verranno avvertite con congruo anticipo con circolare del Dirigente Scolastico, secondo tutte le procedure di comunicazione e pubblicazione, della possibilità che la scuola non assicuri il servizio ovvero che non lo assicuri in modo regolare.

Il personale docente e i collaboratori scolastici in servizio sono tenuti alla vigilanza e alla sorveglianza sugli alunni presenti a scuola.

 

Procedura da attivare in caso di malore/infortunio

In caso di malore sopraggiunto o infortunio, il docente presente in aula:

Valutata la situazione, avviserà la famiglia dello studente e, se del caso, inoltrerà la richiesta di intervento urgente dei servizi sanitari d’emergenza (118), provvedendo ad avvisare l’Ufficio di Presidenza.

L’insegnante presente, ai fini della procedura assicurativa, redigerà l’apposita relazione da consegnare in segreteria il giorno stesso dell’accaduto.

In caso di attività esposte a rischio specifico, il personale è tenuto a prendere delle precauzioni possibili per ridurre al minimo i fattori di rischio.

Nel caso in cui lo studente debba essere trasportato al Pronto Soccorso in ambulanza e i genitori non siano ancora arrivati o siano irreperibili, lo studente minorenne dovrà essere accompagnato da un collaboratore scolastico.

E’ necessario redigere la dichiarazione anche nel caso di incidenti lievi o episodi incerti.

 

Vigilanza in caso di evacuazione dell’istituto

La regolamentazione sulla vigilanza in caso di evacuazione dell’istituto è assorbita e disciplinata dal relativo Piano di evacuazione.

Si rimanda, pertanto, alle disposizioni del Piano di evacuazione in vigore.

Si precisa che in ciascuna aula dell’Istituto sono affisse le “Norme di comportamento in caso di evacuazione” alle quali docenti e studenti devono attenersi.

 

Vigilanza durante le visite didattiche/viaggi di istruzione

La vigilanza degli alunni durante lo svolgimento delle visite didattiche o viaggi d’istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, “almeno un accompagnatore ogni quindici alunni fermo restando che l’eventuale elevazione di una unità e fino ad un massimo di tre unità complessivamente può essere deliberata, sempre che ricorrano effettivamente esigenze connesse con il numero degli studenti e il bilancio dell’istruzione scolastica correlata (CM n. 291/92- Regolamento Uscite Didattiche”).

In caso di partecipazione di uno studente portatore di disabilità, sarà designato un qualificato accompagnatore, in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti.

 

Vigilanza tra la fine delle lezioni e l’inizio di attività pomeridiane.

È consentito agli studenti (previa autorizzazione) permanere nei locali dell’Istituto nell’arco di tempo compreso tra la fine delle lezioni e l’inizio delle attività pomeridiane organizzate dalla scuola (corsi di recupero, sportelli, attività connesse all’ampliamento dell’offerta formativa) esclusivamente nei locali individuati, per la consumazione dei pasti.

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lidia Di Gangi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D. Lgs n. 39/93)