Descrizione

La normativa vigente prevede che la Scuola Pubblica sia gratuita fino all’età dell’obbligo, fissata a 16 anni; questo significa che le tasse scolastiche, determinate dal D.P.C.M. del 18 maggio 1990, debbono essere pagate solo dalle famiglie che iscrivono i propri figli al quarto e quinto anno della scuola secondaria di II grado (scuola superiore).

Vedere ALLEGATO per l’Informativa completa.

Allegati

Ulteriori informazioni

Riferimenti normativi
Si elencano in sintesi i principali riferimenti normativi riguardanti la gratuità dell’istruzione pubblica di ogni ordine e grado, e la legittimità della richiesta dei contributi volontari alle famiglie: Il D.Lgs76/2005 (Diritto - dovere all'istruzione e alla formazione), art.1, riporta: - Comma 3 “La Repubblica assicura a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età”. - Comma 5. “Nelle istituzioni scolastiche statali la fruizione del diritto di cui al comma 3 non è soggetta a tasse di iscrizione e di frequenza”. Le istituzioni scolastiche, non risultano titolari di autonomo potere impositivo di tasse e contributi, facoltà questa riservata esclusivamente allo Stato. Le tasse scolastiche sono limitate al 4° e 5° anno degli istituti superiori (articolo 200 - DLgs 297/1994, e DPCM 18 maggio 1990). La richiesta del versamento del contributo finanziario da parte delle Istituzioni Scolastiche è pienamente legittima, così come stabilito dal Regolamento dell’Autonomia il D.P.R. 275 del 1999 che all’art. 17 ha abrogato le due disposizioni del D.Lgs 16/4/1994 nr. 297, l’art. 143 secondo comma e l’art. 176 terzo comma, i quali vietavano di chiedere contributi di qualsiasi genere, divieto peraltro riferito alle sole scuole del primo ciclo di istruzione. Al fine di perseguire gli obiettivi del Piano dell’Offerta Formativa, il Consiglio di Istituto, può determinare forme di “autofinanziamento” (art. 10 - Comma 1 - DLgs 297/1994). I versamenti a favore delle scuole sono previsti dall’articolo 55 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 (Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”). Le modalità contabili di “riscossione” dei versamenti dei privati, sono previste dall’articolo 9, comma 3, del citato Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001, che ha disposto che “La riscossione delle rette, delle tasse, dei contributi e dei depositi di qualsiasi natura poste a carico degli alunni è effettuata anche mediante il servizio dei conti correnti postali”. La non ammissibilità dei versamenti in contanti è indicata nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi, come modificato dall’Articolo 13 comma 2 della Legge 40/2007.